Art. 7
Procedura di formazione del piano regionale
per il trasporto pubblico locale
Il piano regionale per il trasporto pubblico locale è deliberato dalla Giunta regionale, su proposta dell' Assessore alla viabilità, ai trasporti e traffici, ai porti ed attività emporiali, previo parere del Comitato regionale per il trasporto pubblico locale di cui al successivo articolo 12, sentiti gli enti locali interessati.
Il piano regionale per il trasporto pubblico locale può essere modificato o integrato in ogni tempo, quando sopravvengano ragioni di necessità o convenienza, con la medesima procedura di cui al comma precedente.
Note:
1 Articolo abrogato da art. 36, comma 1, L. R. 20/1997 nei limiti previsti dal comma 2 del medesimo articolo 36.
2 Le disposizioni del presente articolo continuano a trovare applicazione fino all' inizio del servizio del trasporto pubblico locale in base alle nuove concessioni assegnate ai sensi dell' articolo 15 della L.R. 20/97, come previsto dall' articolo 5, comma 54, della L.R. 4/99.