Legge regionale 21 ottobre 1986, n. 41 - TESTO VIGENTE dal 05/08/2022

Piano regionale integrato dei trasporti e pianificazione, disciplina ed organizzazione del trasporto d' interesse regionale.
Art. 66
 Circolazione dei veicoli
e trasporti eccezionali
Le funzioni amministrative concernenti il rilascio delle autorizzazioni di competenza regionale previste dall' articolo 10 del TU approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, nel testo sostituito con l' articolo 1 della legge 10 febbraio 1982, n. 38, dirette a consentire la circolazione dei trasporti e dei veicoli eccezionali, sono delegate, per le strade di rispettiva proprietà, alle Amministrazioni provinciali e comunali.
Qualora la circolazione dei trasporti e dei veicoli eccezionali, di cui al primo comma, interessi la rete viaria di più enti della medesima provincia, le autorizzazioni sono rilasciate dall' Amministrazione provinciale competente per territorio.
Qualora la circolazione dei trasporti e dei veicoli eccezionali, di cui al primo comma, interessi la rete viaria di più province o di comuni di province diverse, le autorizzazioni sono rilasciate dall' Amministrazione provinciale nel cui territorio ha inizio il trasporto eccezionale o la circolazione del veicolo eccezionale, sentite le altre Amministrazioni provinciali circa lo stato di percorribilità delle strade interessate.
Gli enti delegati sono tenuti alla compilazione e all' aggiornamento del registro delle autorizzazioni rilasciate ed inviano entro il 31 gennaio di ogni anno alla Regione copia dello stesso e delle relative autorizzazioni, ai fini della tenuta aggiornata dell' archivio, di cui all' articolo 3 del decreto interministeriale 23 gennaio 1984.
I documenti di cui al precedente comma sono corredati da una relazione sull' attività concernente le funzioni amministrative delegate con la presente legge.
Note:
1 Comma 4 sostituito da art. 3, comma 1, L. R. 16/2001
2 Parole aggiunte al quinto comma da art. 5, comma 1, L. R. 9/2008