Legge regionale 21 ottobre 1986, n. 41 - TESTO VIGENTE dal 05/08/2022

Piano regionale integrato dei trasporti e pianificazione, disciplina ed organizzazione del trasporto d' interesse regionale.
Art. 65
Allo scopo di facilitare ed estendere l' uso di autobus o scuolabus ad uso degli studenti, da parte dei Comuni e loro Consorzi, l' Amministrazione regionale è autorizzata a concedere, in misura non superiore al 20 per cento annuo della spesa ritenuta ammissibile, contributi annui costanti quinquennali per l' acquisto di veicoli da adibire ai fini di cui sopra.
Ferme restando le attribuzioni degli organi periferici del Ministero dei trasporti in materia di sicurezza dei veicoli, i Comuni o loro Consorzi possono effettuare il trasporto con scuolabus anche a favore degli alunni della scuola dell' obbligo provenienti da Comuni vicini, qualora non esista nel luogo di provenienza la corrispondente scuola statale, ovvero non esista nel Comune vicino la scuola a tempo pieno o a tempo prolungato.
L' uso degli scuolabus è, altresì, esteso alle attività extrascolastiche o parascolastiche anche fuori dal territorio comunale programmate dalle autorità scolastiche o dagli Enti locali interessati, in base alle condizioni e prescrizioni stabilite dagli organi statali competenti.
Note:
1 Secondo comma abrogato da art. 4, comma 1, L. R. 42/1995
2 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 1, comma 20, L. R. 10/1997 con effetto, ex articolo 32 della medesima legge, dall' 1 gennaio 1997.
3 Vedi la disciplina transitoria dell'articolo, stabilita da art. 28, comma 2, L. R. 20/1997, sino ad avvenuta modifica del citato articolo ad opera di art. 68, comma 1, L. R. 24/2006
4 Articolo abrogato da art. 36, comma 1, L. R. 20/1997 nei limiti previsti dal comma 2 del medesimo articolo 36.
5 Le disposizioni del presente articolo continuano a trovare applicazione fino all' inizio del servizio del trasporto pubblico locale in base alle nuove concessioni assegnate ai sensi dell' articolo 15 della L.R. 20/97, come previsto dall' articolo 5, comma 54, della L.R. 4/99.