Legge regionale 21 ottobre 1986, n. 41 - TESTO VIGENTE dal 05/08/2022

Piano regionale integrato dei trasporti e pianificazione, disciplina ed organizzazione del trasporto d' interesse regionale.
Art. 52
Le aziende di trasporto pubbliche e private, che beneficiano - o intendano beneficiare - dei contributi previsti dalla presente legge, sono tenute a fornire tutte le informazioni di carattere tecnico, gestionale e finanziario, relative ai servizi esercitati, che fossero richieste dalla Direzione regionale della viabilità, trasporti e traffici, porti ed attività emporiali e dalle Province.
Le imprese private concessionarie sono tenute, a loro volta, a trasmettere alla Direzione regionale ed alle Province citate il proprio bilancio relativo all' anno precedente entro dieci giorni dalla sua approvazione, a termine di legge, da parte dell' assemblea ordinaria.
Fermo restando l' obbligo di cui al comma precedente, le suddette imprese che, sempre a termini di legge, non abbiano ancora provveduto alla formazione del bilancio, sono tenute a trasmettere comunque alla Direzione regionale ed alle Province citate, entro il 15 maggio di ciascun anno, un rendiconto economico - finanziario provvisorio, relativo ai servizi in concessione svolti nell' anno precedente.
Note:
1 Articolo abrogato da art. 36, comma 1, L. R. 20/1997 nei limiti previsti dal comma 2 del medesimo articolo 36.
2 Le disposizioni del presente articolo continuano a trovare applicazione fino all' inizio del servizio del trasporto pubblico locale in base alle nuove concessioni assegnate ai sensi dell' articolo 15 della L.R. 20/97, come previsto dall' articolo 5, comma 54, della L.R. 4/99.