Legge regionale 21 ottobre 1986, n. 41 - TESTO VIGENTE dal 05/08/2022

Piano regionale integrato dei trasporti e pianificazione, disciplina ed organizzazione del trasporto d' interesse regionale.
Art. 45
La concessione per la costruzione e l' esercizio di un' autostazione ad uso di più servizi pubblici di linea, inserita in un piano di bacino, è rilasciata dall' Assessore alla viabilità, trasporti e traffici, porti ed attività emporiali, sentito il Comitato regionale per il trasporto pubblico locale, fatte salve le competenze del Comune interessato in materia urbanistica.
In difetto di specifiche previsioni dei piani di bacino, la localizzazione di una nuova autostazione è subordinata al parere della Provincia interessata.
L' atto di concessione determina la durata della medesima e il regolamento di gestione.
Le spese di esercizio e di ammortamento dell' autostazione sono a carico del concessionario della stessa.
I concessionari dei servizi di linea, facenti capo all' autostazione, concorrono alle spese di esercizio e di ammortamento nella misura e secondo le modalità stabilite, caso per caso, nel regolamento di gestione, tenuto conto delle possibilità di ciascuna azienda e delle condizioni dei servizi da essa esercitati.
Il Comune interessato può rendere obbligatorio l' uso dell' autostazione, nel caso in cui più servizi facciano scalo in punti diversi di uno stesso centro abitato.
Note:
1 Articolo abrogato da art. 36, comma 1, L. R. 20/1997 nei limiti previsti dal comma 2 del medesimo articolo 36.
2 Le disposizioni del presente articolo continuano a trovare applicazione fino all' inizio del servizio del trasporto pubblico locale in base alle nuove concessioni assegnate ai sensi dell' articolo 15 della L.R. 20/97, come previsto dall' articolo 5, comma 54, della L.R. 4/99.