Legge regionale 21 ottobre 1986, n. 41 - TESTO VIGENTE dal 05/08/2022

Piano regionale integrato dei trasporti e pianificazione, disciplina ed organizzazione del trasporto d' interesse regionale.
Art. 44
Nei casi di violazione delle norme contenute nel presente articolo, si applicano sanzioni amministrative pecuniarie da lire 250.000 a lire 1.500.000.
Le fattispecie sanzionabili ai sensi delle precedenti lettere da a) a d) sono punite con la sanzione pecuniaria da un minimo di lire 250.000 ad un massimo di lire 750.000.
Le fattispecie sanzionabili ai sensi delle precedenti lettere da e) a l) sono punite - fatta salva ogni altra conseguenza amministrativa o penale - da un minimo di lire 750.000 ad un massimo di lire 1.500.000.
Note:
1 Articolo abrogato da art. 36, comma 1, L. R. 20/1997 nei limiti previsti dal comma 2 del medesimo articolo 36.
2 Le disposizioni del presente articolo continuano a trovare applicazione fino all' inizio del servizio del trasporto pubblico locale in base alle nuove concessioni assegnate ai sensi dell' articolo 15 della L.R. 20/97, come previsto dall' articolo 5, comma 54, della L.R. 4/99.