Legge regionale 21 ottobre 1986, n. 41 - TESTO VIGENTE dal 05/08/2022

Piano regionale integrato dei trasporti e pianificazione, disciplina ed organizzazione del trasporto d' interesse regionale.
Art. 43
È vietato il rilascio di titoli di viaggio gratuiti, al di fuori delle disposizioni che seguono.
In applicazione dei principi contenuti nella vigente normativa statale, hanno diritto a fruire della libera circolazione sui servizi di trasporto pubblico locale di linea i titolari di tessera di libera circolazione rilasciate dall' Amministrazione statale.
Sono ammesse altresì - limitatamente alle linee gestite dai rispettivi datori di lavoro - le agevolazioni di viaggio previste dall' articolo 34 - primo comma - dell' allegato A del RD 8 gennaio 1931, n. 148, per gli agenti e loro familiari, dipendenti da aziende soggette alle norme dell' equo trattamento.
Ulteriori agevolazioni nei limiti di legge sono individuate dalla Giunta regionale in sede di determinazione delle tariffe di trasporto pubblico locale.
Note:
1 Articolo abrogato da art. 36, comma 1, L. R. 20/1997 nei limiti previsti dal comma 2 del medesimo articolo 36.
2 Le disposizioni del presente articolo continuano a trovare applicazione fino all' inizio del servizio del trasporto pubblico locale in base alle nuove concessioni assegnate ai sensi dell' articolo 15 della L.R. 20/97, come previsto dall' articolo 5, comma 54, della L.R. 4/99.