Legge regionale 21 ottobre 1986, n. 41 - TESTO VIGENTE dal 05/08/2022

Piano regionale integrato dei trasporti e pianificazione, disciplina ed organizzazione del trasporto d' interesse regionale.
Art. 4
2.Il Piano può essere modificato in ogni tempo quando sopravvengano importanti ragioni che determinino la necessità o la convenienza di migliorarlo o di integrarlo. La procedura per la revisione è quella prevista per la formazione del Piano stesso.
3.Le previsioni del Piano costituiscono indirizzi per gli interventi e le opere pubbliche che incidono sull' assetto del territorio.
Note:
1 Articolo sostituito da art. 4, comma 1, L. R. 3/2008
2 Rubrica dell'articolo modificata da art. 57, comma 1, lettera h), L. R. 16/2008
3 Comma 1 bis aggiunto da art. 57, comma 1, lettera i), L. R. 16/2008