Art. 37
Decadenza della concessione
Il concessionario incorre nella decadenza della concessione qualora:
a) non inizi il servizio dalla data fissata nella concessione;
b) non ottemperi alle disposizioni impartite dall' ente concedente, in particolare, in materia di sicurezza;
c) non osservi gli obblighi contenuti nell' atto di concessione;
d) si rifiuti di eseguire il trasporto di effetti postali.
La pronuncia di decadenza deve essere preceduta da motivata e formale contestazione al concessionario.
La decadenza per le inadempienze di cui al primo comma non attribuisce alcun diritto di indennizzo.
Al subentrante si applica quanto disposto dal terzo e quinto comma del precedente articolo 36.
Note:
1 Articolo abrogato da art. 36, comma 1, L. R. 20/1997 nei limiti previsti dal comma 2 del medesimo articolo 36.
2 Le disposizioni del presente articolo continuano a trovare applicazione fino all' inizio del servizio del trasporto pubblico locale in base alle nuove concessioni assegnate ai sensi dell' articolo 15 della L.R. 20/97, come previsto dall' articolo 5, comma 54, della L.R. 4/99.