Art. 35
Variazione o sostituzione
dell' impresa concessionaria
Qualsiasi variazione o sostituzione, anche temporanea, della ditta concessionaria deve essere preventivamente approvata dall' ente che ha disposto la concessione.
Note:
1 Articolo abrogato da art. 36, comma 1, L. R. 20/1997 nei limiti previsti dal comma 2 del medesimo articolo 36.
2 Le disposizioni del presente articolo continuano a trovare applicazione fino all' inizio del servizio del trasporto pubblico locale in base alle nuove concessioni assegnate ai sensi dell' articolo 15 della L.R. 20/97, come previsto dall' articolo 5, comma 54, della L.R. 4/99.