Legge regionale 21 ottobre 1986, n. 41 - TESTO VIGENTE dal 05/08/2022

Piano regionale integrato dei trasporti e pianificazione, disciplina ed organizzazione del trasporto d' interesse regionale.
Art. 33
Il concessionario è tenuto all' osservanza di tutte le disposizioni fornite dall' Amministrazione regionale o dall' ente concedente per assicurare la regolarità dell' esercizio dei servizi pubblici di trasporto passeggeri.
In particolare, il concessionario è tenuto a dotarsi di un regolamento di vettura uniformato ad un disciplinare - tipo deliberato dalla Giunta regionale.
È tenuto altresì a fornire agli organi preposti alla vigilanza dati e documentazione statistiche concernenti il servizio.
Restano fermi gli obblighi, a carico del concessionario, previsti da leggi dello Stato, per il trasporto di effetti postali.
Prima di attuare il servizio, il concessionario dà esecuzione agli adempimenti imposti dagli organi competenti ai sensi delle disposizioni vigenti in materia di regolarità della gestione e di sicurezza dell' esercizio, fornendone prova all' ente concedente.
Note:
1 Articolo abrogato da art. 36, comma 1, L. R. 20/1997 nei limiti previsti dal comma 2 del medesimo articolo 36.
2 Le disposizioni del presente articolo continuano a trovare applicazione fino all' inizio del servizio del trasporto pubblico locale in base alle nuove concessioni assegnate ai sensi dell' articolo 15 della L.R. 20/97, come previsto dall' articolo 5, comma 54, della L.R. 4/99.