Legge regionale 21 ottobre 1986, n. 41 - TESTO VIGENTE dal 05/08/2022

Piano regionale integrato dei trasporti e pianificazione, disciplina ed organizzazione del trasporto d' interesse regionale.
Art. 30
La concessione di esercizio di linea deve disporsi per unità di gestione, costituita come da articolo 29 della presente legge.
Le concessioni di esercizio di linea ordinaria possono essere provvisorie o definitive.
Le concessioni provvisorie hanno la durata massima di un anno e sono revocabili in ogni tempo.
Note:
1 Partizione di cui fa parte l'art. 30, abrogata da art. 36, comma 1, L. R. 20/1997 nei limiti previsti dal comma 2 del medesimo articolo 36.
2 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 1, comma 3, L. R. 11/1996
3 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 1, comma 4, L. R. 11/1996
4 Derogata la disciplina del quarto comma da art. 1, comma 3, L. R. 11/1996
5 Derogata la disciplina del quinto comma da art. 1, comma 4, L. R. 11/1996
6 Articolo abrogato da art. 36, comma 1, L. R. 20/1997 nei limiti previsti dal comma 2 del medesimo articolo 36.
7 Le disposizioni del presente articolo continuano a trovare applicazione fino all' inizio del servizio del trasporto pubblico locale in base alle nuove concessioni assegnate ai sensi dell' articolo 15 della L.R. 20/97, come previsto dall' articolo 5, comma 54, della L.R. 4/99.