Relativamente all' esercizio dei trasporti pubblici locali spettano all' Amministrazione regionale:
a) le attribuzioni gią di competenza del Ministero dei trasporti e trasferite alla Regione con il
DPR 9 agosto 1966, n. 833, in materia di stato giuridico e trattamento economico del personale dipendente dalle aziende esercenti servizi pubblici di linea, di cui al RD 8 gennaio 1931, n. 148 e successive modificazioni ed integrazioni;
b) l' utilizzo del Fondo nazionale trasporti;
c) l' adozione dei programmi annuali di esercizio del trasporto pubblico locale e dei programmi pluriennali di investimento;
d) l' adozione delle tariffe di esercizio e delle eventuali agevolazioni di viaggio per particolari categorie, in concorso con gli enti interessati;
e) il rilascio di concessione per la costruzione e l' esercizio di autostazioni.
1 Articolo abrogato da art. 36, comma 1, L. R. 20/1997 nei limiti previsti dal comma 2 del medesimo articolo 36.
2 Le disposizioni del presente articolo continuano a trovare applicazione fino all' inizio del servizio del trasporto pubblico locale in base alle nuove concessioni assegnate ai sensi dell' articolo 15 della L.R. 20/97, come previsto dall' articolo 5, comma 54, della L.R. 4/99.