Art. 19
Composizione e funzionamento
dell' Osservatorio regionale del trasporto integrato
L' Osservatorio regionale del trasporto integrato č una struttura della Direzione regionale della viabilitā, trasporti e traffici, porti ed attivitā emporiali operante secondo le direttive dell' Assessore competente.
L' Osservatorio regionale del trasporto integrato č composto da:
- l' Assessore regionale alla viabilitā, trasporti e traffici, porti ed attivitā emporiali o, in caso di assenza o impedimento, dal Direttore regionale della viabilitā, trasporti e traffici, porti ed attivitā emporiali, che lo presiede;
- un membro di ognuno dei Comitati di settore operanti presso la Direzione regionale della viabilitā, trasporti e traffici, porti ed attivitā emporiali, scelti dalla Giunta regionale, su proposta dell' Assessore regionale alla viabilitā, trasporti e traffici, porti ed attivitā emporiali;
- quattro esperti, scelti tra persone di particolare competenza in materia di trasporti, di cui due eletti dal Consiglio regionale con voto limitato e due nominati dalla Giunta regionale su proposta dell' Assessore regionale alla viabilitā, trasporti e traffici, porti ed attivitā emporiali;
- un esperto in materia di trasporti scelti dalla Giunta regionale su una terna fornita congiuntamente dalle Organizzazioni sindacali;
- un esperto in materia di trasporti scelto dalla Giunta regionale su una terna fornita congiuntamente dalle Associazioni degli industriali, delle piccole industrie e degli artigiani.
Le funzioni di segreteria sono svolte dal personale della Direzione regionale della viabilitā, trasporti e traffici, porti ed attivitā emporiali, designato dall' Assessore regionale alla viabilitā, trasporti e traffici, porti ed attivitā emporiali.
I membri dell' Osservatorio regionale del trasporto integrato sono nominati con decreto del Presidente della Giunta regionale, previa delibera della Giunta stessa, e restano in carica per la durata della legislatura regionale e comunque sino alla nomina dei successori.
Note:
1 Articolo abrogato da art. 36, comma 1, L. R. 20/1997 nei limiti previsti dal comma 2 del medesimo articolo 36.
2 Le disposizioni del presente articolo continuano a trovare applicazione fino all' inizio del servizio del trasporto pubblico locale in base alle nuove concessioni assegnate ai sensi dell' articolo 15 della L.R. 20/97, come previsto dall' articolo 5, comma 54, della L.R. 4/99.