Legge regionale 21 ottobre 1986, n. 41 - TESTO VIGENTE dal 05/08/2022

Piano regionale integrato dei trasporti e pianificazione, disciplina ed organizzazione del trasporto d' interesse regionale.
Art. 19
L' Osservatorio regionale del trasporto integrato č una struttura della Direzione regionale della viabilitā, trasporti e traffici, porti ed attivitā emporiali operante secondo le direttive dell' Assessore competente.
Le funzioni di segreteria sono svolte dal personale della Direzione regionale della viabilitā, trasporti e traffici, porti ed attivitā emporiali, designato dall' Assessore regionale alla viabilitā, trasporti e traffici, porti ed attivitā emporiali.
I membri dell' Osservatorio regionale del trasporto integrato sono nominati con decreto del Presidente della Giunta regionale, previa delibera della Giunta stessa, e restano in carica per la durata della legislatura regionale e comunque sino alla nomina dei successori.
Note:
1 Articolo abrogato da art. 36, comma 1, L. R. 20/1997 nei limiti previsti dal comma 2 del medesimo articolo 36.
2 Le disposizioni del presente articolo continuano a trovare applicazione fino all' inizio del servizio del trasporto pubblico locale in base alle nuove concessioni assegnate ai sensi dell' articolo 15 della L.R. 20/97, come previsto dall' articolo 5, comma 54, della L.R. 4/99.