Art. 15
Funzioni del Comitato provinciale
per il trasporto pubblico locale
1. Le Amministrazioni provinciali possono istituire il Comitato provinciale per il trasporto pubblico locale, con funzioni consultive in materia di trasporti di competenza provinciale.
2. La composizione e le modalitą di designazione dei componenti del Comitato sono deliberate da ciascuna Amministrazione provinciale.
Note:
1 Articolo sostituito da art. 127, comma 3, L. R. 1/1993 con effetto, ex articolo 136 della medesima legge, dal 1° gennaio 1993.
2 Partizione di cui fa parte l'art. 15, abrogata da art. 36, comma 1, L. R. 20/1997 nei limiti previsti dal comma 2 del medesimo articolo 36.
3 Articolo abrogato da art. 36, comma 1, L. R. 20/1997 nei limiti previsti dal comma 2 del medesimo articolo 36.
4 Le disposizioni del presente articolo continuano a trovare applicazione fino all' inizio del servizio del trasporto pubblico locale in base alle nuove concessioni assegnate ai sensi dell' articolo 15 della L.R. 20/97, come previsto dall' articolo 5, comma 54, della L.R. 4/99.