Legge regionale 21 ottobre 1986, n. 41 - TESTO VIGENTE dal 05/08/2022

Piano regionale integrato dei trasporti e pianificazione, disciplina ed organizzazione del trasporto d' interesse regionale.
Art. 14
Il Comitato regionale per il trasporto pubblico locale č costituito con decreto del Presidente della Giunta regionale e dura in carica cinque anni.
Allo stesso modo si provvede alla sostituzione dei suoi componenti.
Il Comitato č convocato e presieduto dal Presidente.
In caso di assenza o impedimento le funzioni del Presidente sono svolte dal Vice - Presidente.
L' avviso di convocazione, con l' elenco dei temi da trattare, deve essere comunicato, di norma, almeno cinque giorni prima della seduta a ciascun componente.
Dalla stessa data, il materiale e la documentazione dei temi all' ordine del giorno sono a disposizione dei membri del Comitato presso gli uffici.
Per la validitą delle riunioni del Comitato č necessario l' intervento della maggioranza assoluta dei componenti.
I pareri e le deliberazioni sono adottati col voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti. A paritą di voti prevale quello del Presidente.
Ai componenti del Comitato spettano i trattamenti ed i rimborsi spese previsti dalle leggi regionali vigenti.
Il Comitato adotta al proprio interno un regolamento dei lavori.
Note:
1 Articolo abrogato da art. 36, comma 1, L. R. 20/1997 nei limiti previsti dal comma 2 del medesimo articolo 36.
2 Le disposizioni del presente articolo continuano a trovare applicazione fino all' inizio del servizio del trasporto pubblico locale in base alle nuove concessioni assegnate ai sensi dell' articolo 15 della L.R. 20/97, come previsto dall' articolo 5, comma 54, della L.R. 4/99.