Art. 12
Funzioni del Comitato regionale
per il trasporto pubblico locale
È istituito presso la Direzione regionale della viabilità, trasporti e traffici, porti ed attività emporiali, con funzioni consultive, il Comitato regionale per il trasporto pubblico locale.
Il Comitato è consultato:
a) in sede di approvazione del piano regionale per il trasporto pubblico locale, nonché delle relative modifiche ed integrazioni;
b) in sede di approvazione dei piani di bacino per il trasporto pubblico locale e delle relative modifiche e integrazioni;
c) in ogni altro caso previsto da leggi o regolamenti regionali ed ogni qualvolta l' Assessore alla viabilità, ai trasporti e traffici, ai porti ed attività emporiali ritenga opportuno interpellarlo per questioni attinenti la materia di sua competenza.
Note:
1 Partizione di cui fa parte l'art. 12, abrogata da art. 36, comma 1, L. R. 20/1997 nei limiti previsti dal comma 2 del medesimo articolo 36.
2 Articolo abrogato da art. 36, comma 1, L. R. 20/1997 nei limiti previsti dal comma 2 del medesimo articolo 36.
3 Le disposizioni del presente articolo continuano a trovare applicazione fino all' inizio del servizio del trasporto pubblico locale in base alle nuove concessioni assegnate ai sensi dell' articolo 15 della L.R. 20/97, come previsto dall' articolo 5, comma 54, della L.R. 4/99.