Art. 27
I servizi di linea di trasporto pubblico locale di competenza regionale comprendono i servizi svolti su strada e su percorso prestabilito e adibiti normalmente al trasporto collettivo di persone e di cose.
Essi sono effettuati - in via ordinaria - in modo continuativo o periodico, anche a carattere stagionale, con itinerari, orari, frequenze e tariffe prestabilite ed offerta indifferenziata, anche rivolta a fasce omogenee di utenti.
Ai fini della esatta individuazione di ogni linea si considera che:
1) ogni itinerario tra due capolinea costituisce una linea;
2)
non costituiscono linea autonoma i servizi - regolarmente autorizzati - che interessano un solo tratto dell' itinerario:
- diramazioni dall' itinerario principale;
- deviazioni, provvisorie o saltuarie;
- prolungamento, da uno dei due capolinea per un numero di corse e/o per un periodo limitato di tempo, a località normalmente non servite.
Note:
1 Partizione di cui fa parte l'art. 27, abrogata da art. 36, comma 1, L. R. 20/1997 nei limiti previsti dal comma 2 del medesimo articolo 36.
2 Articolo abrogato da art. 36, comma 1, L. R. 20/1997 nei limiti previsti dal comma 2 del medesimo articolo 36.
3 Le disposizioni del presente articolo continuano a trovare applicazione fino all' inizio del servizio del trasporto pubblico locale in base alle nuove concessioni assegnate ai sensi dell' articolo 15 della L.R. 20/97, come previsto dall' articolo 5, comma 54, della L.R. 4/99.
Art. 28
I servizi pubblici di linea di trasporto pubblico locale per trasporto di persone e cose possono essere gestiti in regime di concessione:
a) in economia dagli enti locali territoriali;
b) mediante aziende speciali degli Enti locali o di loro Consorzi;
c) mediante aziende pubbliche e private.
Note:
1 Articolo abrogato da art. 36, comma 1, L. R. 20/1997 nei limiti previsti dal comma 2 del medesimo articolo 36.
2 Le disposizioni del presente articolo continuano a trovare applicazione fino all' inizio del servizio del trasporto pubblico locale in base alle nuove concessioni assegnate ai sensi dell' articolo 15 della L.R. 20/97, come previsto dall' articolo 5, comma 54, della L.R. 4/99.
Art. 29
Quale che sia la forma di esercizio prescelto, allo svolgimento dei servizi di linea si provvede per unità di gestione.
Agli effetti della presente legge, si intende per unità di gestione l' unità organizzativa più conveniente per economicità, efficienza e produttività in cui sia dato suddividere la rete regionale dei servizi di linea e ciascuna rete dei bacini di traffico.
L' unità di gestione è costituita da una ponderata combinazione di servizi di linea od anche da un solo servizio di linea, che presenti le caratteristiche di cui al precedente comma.
Note:
1 Articolo abrogato da art. 36, comma 1, L. R. 20/1997 nei limiti previsti dal comma 2 del medesimo articolo 36.
2 Le disposizioni del presente articolo continuano a trovare applicazione fino all' inizio del servizio del trasporto pubblico locale in base alle nuove concessioni assegnate ai sensi dell' articolo 15 della L.R. 20/97, come previsto dall' articolo 5, comma 54, della L.R. 4/99.