Art. 81
Per le finalitą previste dal precedente articolo 64 viene istituito, nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1986-1988, a decorrere dall' anno 1987, al Titolo II - Sezione IV - Rubrica n. 2 - Direzione regionale della viabilitą, dei trasporti e traffici, dei porti e delle attivitą emporiali - Categoria XI - il capitolo 6667 con la denominazione: << Fondo speciale di garanzia per il reintegro di autobus del parco regionale di trasporto pubblico locale distrutti per cause fortuite o dolose >> e con lo stanziamento complessivo di lire 400 milioni, suddiviso in ragione di lire 200 milioni per ciascuno degli anni 1987 e 1988.
Note:
1 Articolo abrogato da art. 36, comma 1, L. R. 20/1997 nei limiti previsti dal comma 2 del medesimo articolo 36.
2 Le disposizioni del presente articolo continuano a trovare applicazione fino all' inizio del servizio del trasporto pubblico locale in base alle nuove concessioni assegnate ai sensi dell' articolo 15 della L.R. 20/97, come previsto dall' articolo 5, comma 54, della L.R. 4/99.