a) in via preventiva, a partire dal 1 gennaio di ciascun anno, in conformitą alla formulazione iniziale del programma ed agli eventuali assestamenti di cui ai punti 1 e 2 del precedente articolo 49, mediante una o pił rate anticipate fino al 90 per cento dell' ammontare dei contributi medesimi, decurtate dell' ammontare delle eventuali anticipazioni erogate in eccedenza nell' esercizio precedente;
b) con successivo saldo a consuntivo, per la rimanente parte dei contributi medesimi, in conformitą al programma definitivo previsto dal punto 3) del precedente articolo 49;
c) eventuali differenze negative tra contributi erogati e contributi di competenza sono recuperate sui contributi relativi al programma d' esercizio dell' anno successivo.
1 Articolo abrogato da art. 36, comma 1, L. R. 20/1997 nei limiti previsti dal comma 2 del medesimo articolo 36.
2 Le disposizioni del presente articolo continuano a trovare applicazione fino all' inizio del servizio del trasporto pubblico locale in base alle nuove concessioni assegnate ai sensi dell' articolo 15 della L.R. 20/97, come previsto dall' articolo 5, comma 54, della L.R. 4/99.