Legge regionale 21 ottobre 1986, n. 41 - TESTO VIGENTE dal 05/08/2022

Piano regionale integrato dei trasporti e pianificazione, disciplina ed organizzazione del trasporto d' interesse regionale.
Art. 49
I provvedimenti di cui all' articolo precedente sono adottati dalla Giunta regionale, sentito il Comitato di cui al precedente articolo 12.
Per l' adozione delle tariffe, di cui al precedente articolo 48, lettera b), sono altresė consultati gli Enti locali interessati attraverso le relative associazioni.
Note:
1 Vedi la disciplina transitoria del primo comma, stabilita da art. 24, comma 3, L. R. 5/1994
2 Articolo abrogato da art. 36, comma 1, L. R. 20/1997 nei limiti previsti dal comma 2 del medesimo articolo 36.
3 Vedi la disciplina transitoria del primo comma, stabilita da art. 20, comma 18, L. R. 3/1998 , con effetto, ex articolo 33 della medesima legge, dall' 1 gennaio 1998.
4 Le disposizioni del presente articolo continuano a trovare applicazione fino all' inizio del servizio del trasporto pubblico locale in base alle nuove concessioni assegnate ai sensi dell' articolo 15 della L.R. 20/97, come previsto dall' articolo 5, comma 54, della L.R. 4/99.
5 Vedi la disciplina transitoria del primo comma, stabilita da art. 14, comma 1, L. R. 12/1999
6 Vedi la disciplina transitoria del comma 1, stabilita da art. 4, comma 108, L. R. 2/2000