Art. 42
I veicoli adibiti al servizio pubblico di linea non possono essere distolti dallo stesso senza autorizzazione dell' ente concedente.
L' autorizzazione di cui al comma precedente è concessa subordinatamente all' accertamento che resti garantita la regolarità dei servizi di linea e - comunque - per servizi di durata non superiore alle 72 ore consecutive, fatta salva altresì la competenza degli organi del Ministero dei trasporti ed il pagamento della relativa tassa.
L' impresa concessionaria che impieghi veicoli immatricolati per servizio pubblico di linea per esercitare servizi fuori linea è tenuta alla compilazione ed all' aggiornamento - in via preventiva - di un registro contenente:
a) targa del veicolo usato;
b) estremi dell' itinerario fuori linea;
c) data e orario del servizio;
d) chilometri percorsi;
e) introito complessivo;
f) committente il servizio;
g) generalità dei dipendenti impiegati nel servizio.
La Giunta regionale potrà determinare le relative tariffe secondo quanto previsto dall' ultimo comma del successivo articolo 46.
Note:
1 Articolo abrogato da art. 36, comma 1, L. R. 20/1997 nei limiti previsti dal comma 2 del medesimo articolo 36.
2 Le disposizioni del presente articolo continuano a trovare applicazione fino all' inizio del servizio del trasporto pubblico locale in base alle nuove concessioni assegnate ai sensi dell' articolo 15 della L.R. 20/97, come previsto dall' articolo 5, comma 54, della L.R. 4/99.