Art. 34
Rinnovo della concessione
Per il rinnovo delle concessioni definitive, hanno diritto di preferenza, a parità di condizioni:
a) i precedenti concessionari degli stessi autoservizi, sempreché li abbiano esercitati regolarmente;
b) i concessionari di altri servizi pubblici di trasporto, che operino come concorrenti ovvero che costituiscano diretta integrazione di detti servizi;
c) i concessionari di altri servizi pubblici di trasporto regionale.
In caso di pluralità di concorrenti nel subentro, sempre a parità di condizioni, la concessione è assegnata secondo valutazioni discrezionali dell' Amministrazione concedente.
Note:
1 Articolo abrogato da art. 36, comma 1, L. R. 20/1997 nei limiti previsti dal comma 2 del medesimo articolo 36.
2 Le disposizioni del presente articolo continuano a trovare applicazione fino all' inizio del servizio del trasporto pubblico locale in base alle nuove concessioni assegnate ai sensi dell' articolo 15 della L.R. 20/97, come previsto dall' articolo 5, comma 54, della L.R. 4/99.