Art. 32
Contenuti dell' atto di concessione
Con delibera della Giunta regionale verrà provveduto alla adozione di un disciplinare - tipo, al quale dovranno uniformarsi gli atti di concessione dei servizi di trasporto pubblico locale.
In ogni caso, nei capitolati delle concessioni debbono essere contenuti:
1) il complesso dei collegamenti che il concessionario è tenuto ad assicurare;
2) la estensione chilometrica della rete da servire;
3) la percorrenza totale annua, espressa in chilometri;
4) l' indicazione delle fermate e del relativo frazionamento tariffario;
5) il numero di veicoli occorrenti per lo svolgimento del servizio nonché la loro tipologia ed identificazione;
6) il riconoscimento del diritto dell' ente concedente di imporre l' effettuazione delle corse e degli orari che, a suo insindacabile giudizio, riterrà conformi al pubblico interesse.
Note:
1 Articolo abrogato da art. 36, comma 1, L. R. 20/1997 nei limiti previsti dal comma 2 del medesimo articolo 36.
2 Le disposizioni del presente articolo continuano a trovare applicazione fino all' inizio del servizio del trasporto pubblico locale in base alle nuove concessioni assegnate ai sensi dell' articolo 15 della L.R. 20/97, come previsto dall' articolo 5, comma 54, della L.R. 4/99.