Art. 28
I servizi pubblici di linea di trasporto pubblico locale per trasporto di persone e cose possono essere gestiti in regime di concessione:
a) in economia dagli enti locali territoriali;
b) mediante aziende speciali degli Enti locali o di loro Consorzi;
c) mediante aziende pubbliche e private.
Note:
1 Articolo abrogato da art. 36, comma 1, L. R. 20/1997 nei limiti previsti dal comma 2 del medesimo articolo 36.
2 Le disposizioni del presente articolo continuano a trovare applicazione fino all' inizio del servizio del trasporto pubblico locale in base alle nuove concessioni assegnate ai sensi dell' articolo 15 della L.R. 20/97, come previsto dall' articolo 5, comma 54, della L.R. 4/99.