Art. 25
Al Servizio regionale dei trasporti č demandata la vigilanza sulla regolaritą e sicurezza dei servizi pubblici di linea che si svolgono sul territorio regionale e che comunque godano di contributi statali o regionali.
Nell' ambito della rispettiva circoscrizione, la vigilanza č effettuata anche dalle Province.
I funzionari cui sono attribuiti compiti di vigilanza devono essere muniti di apposita tessera di servizio. Questa č rilasciata dall' Assessore alla viabilitą, ai trasporti e traffici, ai porti ed attivitą emporiali per i funzionari del Servizio regionale dei trasporti, dal Presidente della Giunta provinciale per i funzionari addetti della Provincia.
Note:
1 Articolo abrogato da art. 36, comma 1, L. R. 20/1997 nei limiti previsti dal comma 2 del medesimo articolo 36.
2 Le disposizioni del presente articolo continuano a trovare applicazione fino all' inizio del servizio del trasporto pubblico locale in base alle nuove concessioni assegnate ai sensi dell' articolo 15 della L.R. 20/97, come previsto dall' articolo 5, comma 54, della L.R. 4/99.