Art. 22
Ai sensi della presente legge si intendono per linee regionali:
a) le linee comprese in due o pił bacini di traffico, di cui al precedente articolo 20, che collegano al capoluogo o ad altre localitą della regione;
b) le linee di gran turismo, aventi esclusivamente finalitą di collegamento turistico nel territorio regionale;
c) le linee di carattere speciale e straordinario, anche se svolte in un solo bacino di traffico, attuate in casi di emergenza o calamitą, ovvero per particolari esigenze o situazioni eccezionali di carattere economico sociale e/ o territoriale.
Per motivi di funzionalitą le linee regionali possono essere delegate alle Province, con decreto del Presidente della Giunta regionale, previa delibera della Giunta stessa, su proposta dell' Assessore alla viabilitą, trasporti e traffici, porti ed attivitą emporiali, sentite le Province interessate o su loro richiesta.
Note:
1 Articolo abrogato da art. 36, comma 1, L. R. 20/1997 nei limiti previsti dal comma 2 del medesimo articolo 36.
2 Le disposizioni del presente articolo continuano a trovare applicazione fino all' inizio del servizio del trasporto pubblico locale in base alle nuove concessioni assegnate ai sensi dell' articolo 15 della L.R. 20/97, come previsto dall' articolo 5, comma 54, della L.R. 4/99.