Art. 21
Attribuzioni in materia
di linee di trasporto pubblico locale
All' esercizio delle attribuzioni in materia di trasporto pubblico locale, nel territorio della Regione Friuli - Venezia Giulia provvedono:
a) l' Amministrazione regionale, tramite la Direzione regionale della viabilità, dei trasporti e traffici, dei porti ed attività emporiali, per le linee regionali, salvo quelle delegate alle Amministrazioni provinciali ai sensi del successivo articolo 22;
b) le Amministrazioni provinciali per le linee comprensoriali nonché per le linee regionali delegate.
Note:
1 Articolo abrogato da art. 36, comma 1, L. R. 20/1997 nei limiti previsti dal comma 2 del medesimo articolo 36.
2 Le disposizioni del presente articolo continuano a trovare applicazione fino all' inizio del servizio del trasporto pubblico locale in base alle nuove concessioni assegnate ai sensi dell' articolo 15 della L.R. 20/97, come previsto dall' articolo 5, comma 54, della L.R. 4/99.