1.
In armonia con gli indirizzi generali degli strumenti nazionali di pianificazione e programmazione nel settore dei trasporti e della logistica il Piano regionale integrato del trasporto delle merci e della logistica delinea:
a) le finalità generali e gli obiettivi di piano;
b) le esigenze di intervento, sia per la realizzazione di infrastrutture che per il sostegno di servizi di trasporto intermodale, con l'obiettivo di favorire l'integrazione tra le diverse modalità di trasporto, nonché di assicurare l'uso ottimale delle risorse pubbliche e private nell'ottica di un sistema trasportistico regionale unitario;
c) le azioni volte al perseguimento degli obiettivi di piano.
2 Parole soppresse al comma 1 da art. 57, comma 1, lettera g), L. R. 16/2008