Legge regionale 30 agosto 1986 , n. 39 - TESTO VIGENTE dal 15/10/1996

Interventi regionali per l' istituzione di parchi urbani e per il recupero di aree in degrado ambientale. Integrazione e rifinanziamento del Titolo I della legge regionale 24 gennaio 1983, n. 11.

Art. 5

Progetti - studio

I progetti - studio, elaborati da professionisti abilitati, da finanziare ai sensi del precedente articolo 2, lettera b), dovranno essere preceduti da un programma di lavoro, che chiarisca gli obiettivi e le scelte fondamentali degli stessi.

I contenuti del programma di lavoro dovranno riguardare:

a) le aree interessate dal progetto - studio, individuate sulla cartografia di azzonamento dello o degli strumenti urbanistici comunali generali;

b) i problemi particolari che il progetto stesso vuole affrontare, descritti in una relazione preferibilmente accompagnata da una cartografia che individui i nodi progettuali a livello intercomunale, comunale o di dettaglio;

c) i punti fissi strutturali che il progetto intende assumere come dato di partenza, descritti in una relazione preferibilmente accompagnata da schemi orientativi del futuro progetto;

d) una relazione di massima della spesa presunta per la redazione del progetto - studio.

I programmi di lavoro predetti dovranno essere presentati entro il 31 gennaio di ogni anno presso la Direzione regionale della pianificazione territoriale, che valuterà entro i successivi tre mesi l' interesse regionale per le soluzioni di assetto territoriale individuate nei limiti dei finanziamenti stanziati, sentiti i Comuni interessati che dovranno pronunciarsi entro 30 giorni dalla richiesta di parere.

Il parere favorevole del suddetto Direttore regionale costituisce impegno all' esame del progetto studio ai fini di quanto disposto al successivo penultimo comma del presente articolo.

La presentazione dei progetti - studio dovrà avvenire entro sei mesi dalla data di comunicazione del parere favorevole sul programma di lavoro; essi dovranno avere caratteristiche di fattibilità, all' interno delle realtà attuali dei centri urbani, conformemente alle previsioni degli strumenti urbanistici comunali ovvero discostandosi dalle stesse con i limiti previsti all' articolo 3, terzo comma, e potranno riguardare il territorio di uno o più Comuni.

I contenuti dei progetti - studio dovranno obbligatoriamente garantire:

1) la risoluzione dei problemi progettuali indicati al precedente secondo comma, lettere b) e c);

2) l' indicazione delle funzioni attinenti alle parti del sistema ed i rapporti fra le stesse e fra esse ed il restante tessuto urbano ed eventualmente le relazioni con altri rilevanti fatti territoriali;

3) l' individuazione delle aree di connettivo e la suddivisione delle stesse in fasi di attuazione tali da consentire la realizzazione per parti significative e funzionalmente autonome;

4) la determinazione delle caratteristiche per le opere insistenti su aree diverse da quelle di connettivo, soprattutto per quanto riguarda gli accessi e le relazioni sia visive che funzionali con gli spazi di collegamento;

5) la definizione dei materiali da utilizzare ed il disegno di massima degli elementi ripetitivi edilizi o di arredo che supporteranno l' uso del parco, mentre vanno escluse le progettazioni dettagliate di elementi singoli e fatti architettonici di rilievo, che dovranno essere indicati come sito e come significato.

I progetti - studio presentati che rivestano i contenuti suindicati, con deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell' Assessore alla pianificazione territoriale, saranno ritirati dall' Amministrazione regionale e ai professionisti redattori verrà liquidato un compenso forfettario.

La determinazione del compenso suindicato avverrà da parte della Giunta regionale, in base all' estensione territoriale ed all' impegno progettuale, entro un massimo di lire 20.000.000.

I progetti - studio ritirati dall' Amministrazione regionale saranno comunicati alle Amministrazioni comunali interessate.