Legge regionale 30 agosto 1986 , n. 39 - TESTO VIGENTE dal 15/10/1996

Interventi regionali per l' istituzione di parchi urbani e per il recupero di aree in degrado ambientale. Integrazione e rifinanziamento del Titolo I della legge regionale 24 gennaio 1983, n. 11.

Art. 1

Finalità ed obiettivi

Fra gli obiettivi per una corretta politica di gestione del territorio l' Amministrazione regionale pone quello del recupero ambientale di aree urbane ed extraurbane, inteso come qualificazione del tessuto urbano sia in termini di efficienza della struttura che in termini di forma urbana, nonché come riequilibrio di eventuali situazioni di degrado dell' ambiente.

L' amministrazione regionale definisce gli interventi di cui al precedente comma nel quadro delle norme per il recupero del patrimonio edilizio e la riqualificazione urbana con particolare riguardo ai centri storici indicati dal Piano urbanistico regionale.

A tal fine l' Amministrazione regionale, attraverso gli interventi previsti dalla presente legge, intende promuovere la realizzazione di parchi urbani ed il risanamento di aree in situazioni di degrado ambientale, quale elemento essenziale del processo di recupero del tessuto urbano.