Art. 9
Programmazione economico - finanziaria
Al fine di favorire l' attuazione dei piani dei parchi urbani e di incentivare le iniziative dei Comuni e di Enti o privati nelle aree interessate dal programma d' interventi di cui all' articolo 2, lettera b), è riconosciuta nella concessione di ogni finanziamento regionale la priorità per le opere previste all' interno dei progetti di parchi urbani, di cui all' articolo 6, ultimo comma, rispetto ad altre opere o attività riguardanti lo stesso settore, localizzate fuori da parchi urbani.
Per l' attuazione della presente legge verrà emanato successivo regolamento con decreto del Presidente della Giunta regionale, su conforme deliberazione della Giunta medesima.
Ogni richiesta di finanziamento ai sensi della presente legge deve essere corredata dalla dichiarazione del richiedente di non ricevere fondi né presentare domande per la stessa opera.