Legge regionale 30 agosto 1986, n. 39 - TESTO VIGENTE dal 15/10/1996

Interventi regionali per l' istituzione di parchi urbani e per il recupero di aree in degrado ambientale. Integrazione e rifinanziamento del Titolo I della legge regionale 24 gennaio 1983, n. 11.
Art. 8
 Gestione dei parchi urbani
La gestione del parco urbano č affidata ai Comuni, singoli od associati, competenti per territorio ovvero per loro delega alla Provincia o alle Comunitą montane oppure ad un consorzio fra gli enti predetti.
L' Ente gestore curerą la gestione delle aree di connettivo e promuoverą il coordinamento delle realizzazioni ed attivitą all' interno dell' intero parco urbano.
Č ammessa la concessione della gestione delle aree di connettivo, in tutto o in parte, ad associazioni, privati od altri enti.
L' Ente gestore del parco urbano predispone un piano di attuazione e di gestione per le aree di connettivo con validitą triennale, articolato in programmi annuali, nel quale trovano attuazione anche le previsioni degli strumenti urbanistici e dei progetti esecutivi.
Il piano di attuazione e gestione definisce tra l' altro:
a) la previsione di spesa per le fasi di attuazione;
b) la previsione di spesa per la manutenzione di attrezzature ed ambiente;
c) la previsione di spesa per gli interventi di carattere culturale, educativo, ricreativo e turistico - sportivo per l' utilizzazione sociale del parco.

Il programma di interventi per la gestione dei parchi urbani da finanziarsi da parte dell' Amministrazione regionale sarą formulato dalla Giunta regionale sulla base delle richieste dell' Ente gestore che dovranno pervenire entro il 30 aprile di ogni anno, corredate dal piano di attuazione e gestione.
I finanziamenti regionali considerati dalla presente legge dovranno limitarsi agli interventi di cui al precedente quinto comma, lettere a) e b) del presente articolo.
Sulla spesa ammissibile, ai fini della concessione dei finanziamenti predetti, si pronuncerą il Direttore regionale della pianificazione territoriale.