Legge regionale 30 agosto 1986, n. 39 - TESTO VIGENTE dal 15/10/1996

Interventi regionali per l' istituzione di parchi urbani e per il recupero di aree in degrado ambientale. Integrazione e rifinanziamento del Titolo I della legge regionale 24 gennaio 1983, n. 11.
Art. 7
 Recupero di aree in condizioni di degrado ambientale
Possono essere ammessi a finanziamento regionale progetti di recupero di aree in condizioni di degrado ambientale, legate ad attività dismesse, ad usi impropri, a necessità di sistemazione o ripristino di ambienti naturali comprese le opere a questi connesse ovvero anche progetti di altre aree che richiedano comunque un intervento di risanamento.
Il programma di interventi di recupero suddetti sarà formulato dalla Giunta regionale, su proposta dell' Assessore alla pianificazione territoriale, sentito l' Assessore al bilancio e alla programmazione, sulla base delle richieste degli enti pubblici proprietari delle aree o delle Amministrazioni comunali, qualora i recuperi riguardino aree private.
Tali richieste dovranno pervenire entro due mesi dall' entrata in vigore della presente legge e per gli anni successivi entro il 30 aprile; in esse dovranno essere specificate:
- le condizioni e le cause del degrado;
- le finalità del recupero;
- l' eventuale necessità di elaborazione di strumenti urbanistici;
- una relazione di spesa per l' operazione di recupero ed i costi progettuali.

L' Amministrazione comunale produrrà, per le aree interessate che rimangono comunque di proprietà privata, l' atto unilaterale d' obbligo con il quale si regoleranno i rapporti con i privati e l' utilizzo delle aree secondo usi compatibili con i recuperi da eseguirsi.
Ai fini del finanziamento regionale andranno presentati i progetti esecutivi di recupero, nonché gli strumenti urbanistici eventualmente necessari.
I progetti dovranno essere sottoposti al parere preventivo del Comitato tecnico regionale - Sezione II - urbanistica, il quale determinerà la spesa da ritenersi ammissibile ai fini della concessione da parte della Giunta regionale del finanziamento dell' operazione di recupero.
L' operazione di recupero dovrà eseguirsi da parte degli enti pubblici proprietari ovvero dalle Amministrazioni comunali, qualora riguardi aree private.