Legge regionale 30 agosto 1986, n. 39 - TESTO VIGENTE dal 15/10/1996

Interventi regionali per l' istituzione di parchi urbani e per il recupero di aree in degrado ambientale. Integrazione e rifinanziamento del Titolo I della legge regionale 24 gennaio 1983, n. 11.
Art. 6
 Programma di interventi per la realizzazione
di parchi urbani
Il programma di interventi, di cui al precedente articolo 2, lettera c), sarà formulato dalla Giunta regionale sulla base di richieste presentate dalle Amministrazioni comunali interessate, su proposta dell' Assessore alla pianificazione territoriale, sentito l' Assessore al bilancio e alla programmazione; le richieste dovranno pervenire entro due mesi dall' entrata in vigore della presente legge e, per gli anni successivi, entro il 30 aprile.
Le richieste saranno corredate:
- da una relazione con i contenuti di cui alle lettere a), b) e c) del secondo comma del precedente articolo 5; nella sua stesura si terrà conto dei progetti - studio di cui al precedente articolo 2, lettera b), degli eventuali programmi di realizzazione di opere incluse nell' area di progetto e dell' indicazione delle disponibilità finanziarie già acquisite sulla base degli stessi;
- da un preventivo di massima relativo agli oneri di progettazione, all' eventuale necessità di dotazione di strumenti urbanistici e alla realizzazione delle aree di connettivo.

L' incarico della progettazione per la realizzazione di parchi urbani sarà affidato dalla Giunta regionale a professionisti di provata esperienza, a livello nazionale o locale, indicati dalle Amministrazioni comunali di cui al primo comma.
Apposita convenzione definirà i termini ed i modi di espletamento dell' incarico, nonché i connessi rapporti collaborativi ed informativi che dovranno intercorrere fra l' Amministrazione comunale, gli stessi progettisti e l' Amministrazione regionale, la quale vigilerà, altresì, sull' esecuzione dell' incarico stesso.
Il progetto di parco urbano avrà caratteristiche di progetto urbanistico relativamente alle aree di parco come definito dal precedente articolo 3, nonché di progetto esecutivo relativamente alle aree di connettivo come definite al suddetto medesimo articolo.
I contenuti del progetto di parco dovranno corrispondere a quelli indicati dal precedente articolo 5, sesto comma, integrati da:
- un elenco delle aree di connettivo da espropriare;
- una relazione di spesa per la realizzazione delle aree di connettivo suddivisa in fasi di attuazione;
- una relazione di spesa per la dotazione degli eventuali strumenti urbanistici.

Il progetto suindicato dovrà essere sottoposto al parere del Comitato tecnico regionale - Sezione II - urbanistica, il quale determinerà pure la spesa da ritenersi ammissibile ai fini della concessione del finanziamento per la realizzazione del parco urbano.
Il progetto predetto, con le eventuali osservazioni prodotte dal Comitato tecnico regionale e, se del caso, dall' Amministrazione comunale, verrà assunto da quest' ultima che adotterà per l' attuazione delle previsioni di cui sopra, gli eventuali strumenti urbanistici ed i progetti esecutivi delle aree di connettivo, secondo le disposizioni vigenti.