Legge regionale 25 agosto 1986, n. 38 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2020
Norme di modifica e di integrazione alla legge regionale 8 aprile 1982, n. 22, in materia di forestazione.
Art. 18
Alla realizzazione di programmi straordinari di opere pubbliche di bonifica montana, ivi comprese strade di servizio forestali, ammessi al finanziamento previsto dall'
articolo 21 della legge 26 aprile 1983, n. 130
e successive modifiche ed integrazioni, l' Amministrazione regionale provvederà ai sensi dell'
articolo 2, primo comma, della legge regionale 30 dicembre 1985, n. 54
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