Legge regionale 18 agosto 1986 , n. 36 - TESTO VIGENTE dal 03/09/1986

Attuazione dei progetti delle province nel quadro del Piano regionale di sviluppo.

Art. 5

Per gli interventi di cui al secondo comma del precedente articolo 3, è autorizzata la spesa complessiva di lire 30.000 milioni, suddivisi in ragione di lire 10.000 milioni per ciascuno degli anni dal 1986 al 1988.

Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1986-1988 e del bilancio per l' anno finanziario 1986, viene istituito al Titolo II - Sezione IV - Rubrica n. 12 - Categoria XI il capitolo 8792 con la denominazione: << Trasferimenti alle Amministrazioni provinciali per l' attuazione degli interventi compresi nei progetti di cui all' articolo 13 della legge regionale 24 gennaio 1981, n. 7 così come sostituito dall' articolo 12 della legge regionale 5 maggio 1985, n. 27 >> e con lo stanziamento complessivo, in termini di competenza, di lire 30.000 milioni, suddiviso in ragione di lire 10.000 milioni per ciascuno degli anni dal 1986 al 1988.

Al predetto onere di lire 30.000 milioni, si fa fronte mediante prelevamento, di pari importo, dall' apposito fondo globale iscritto al capitolo 7000 del precitato stato di previsione (Rubrica n. 12 - Partita n. 1 - dell' elenco n. 5 allegato ai bilanci medesimi).

Sul precitato capitolo 8792, viene, altresì, iscritto lo stanziamento, in termini di cassa, di lire 5.000 milioni cui si fa fronte mediante prelevamento, di pari importo, dal capitolo 1980 del medesimo stato di previsione.