Legge regionale 18 agosto 1986 , n. 36 - TESTO VIGENTE dal 03/09/1986

Attuazione dei progetti delle province nel quadro del Piano regionale di sviluppo.

Art. 3

La Giunta regionale, su proposta dell' Assessore al bilancio e alla programmazione, sentite le Direzioni regionali competenti, approva i progetti e ne autorizza il finanziamento con mezzi regionali, individuando per ciascuno degli interventi in essi contemplati le procedure amministrative che dovranno presiedere all' impiego delle risorse.

Per gli interventi la cui attuazione è affidata alle Province, le stesse deliberazioni di approvazione dei progetti, adottate ai sensi del precedente comma, dispongono il trasferimento dei corrispondenti mezzi finanziari a favore delle Amministrazioni provinciali interessate, a valere sugli stanziamenti a tal fine autorizzati dalla presente legge.

Nella ripartizione degli stanziamenti di bilancio tra i progetti approvati, a ciascuna Provincia dovrà essere riservato un importo non inferiore al 15% del totale. Non potranno comunque essere assegnati a una stessa Provincia finanziamenti per un importo complessivo superiore al 40% del totale medesimo.

Per i rimanenti interventi, i relativi impegni di spesa, a valere su stanziamenti di altri capitoli di bilancio espressamente indicati dalla deliberazione di approvazione dei progetti, vengono assunti con successive specifiche deliberazioni, adottate in conformità alla normativa vigente. Il finanziamento di tali interventi ha titolo prioritario nella ripartizione degli stanziamenti iscritti nei capitoli medesimi.

Le deliberazioni di approvazione dei progetti delle Province vengono pubblicate sul Bollettino ufficiale della Regione.