Art. 2
Con deliberazione della Giunta regionale vengono definite annualmente, dopo l' entrata in vigore del Piano regionale di sviluppo e del bilancio pluriennale e annuale, le modalitā per la redazione degli elaborati progettuali delle Province.
Le Province presentano gli elaborati medesimi all' Amministrazione regionale entro il termine di sessanta giorni dalla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione della deliberazione suindicata.
L' istruttoria degli elaborati č affidata alla Direzione regionale del bilancio e della programmazione, la quale accerta la conformitā dei progetti con gli obiettivi del Piano regionale di sviluppo, verifica la loro compatibilitā con il complesso delle azioni e degli interventi promossi dall' Amministrazione regionale e valuta le caratteristiche proprie dei progetti medesimi, con particolare riferimento alla sussistenza di condizioni di rapida eseguibilitā.