Legge regionale 18 agosto 1986, n. 36 - TESTO VIGENTE dal 03/09/1986

Attuazione dei progetti delle province nel quadro del Piano regionale di sviluppo.
Art. 1
 
La Regione promuove l' attuazione dei progetti predisposti dalle Province ai sensi dell' articolo 13 della legge regionale 24 gennaio 1981, n. 7, così come sostituito dall' articolo 12 della legge regionale 5 luglio 1985, n. 27, che abbiano per oggetto opere ed interventi volti alla valorizzazione del patrimonio naturalistico, ambientale e delle strutture di interesse storico e culturale nonché alla salvaguardia o al riequilibrio dell' assetto economico e territoriale di aree interessate alla realizzazione di grandi investimenti infrastrutturali di interesse regionale.