Legge regionale 11 agosto 1986 , n. 33 - TESTO VIGENTE dal 24/05/2012

Variazioni al bilancio pluriennale 1986-1988 ed al bilancio di previsione per l' anno 1986 (primo provvedimento) e varie norme finanziarie e contabili.

TITOLO II

RIDETERMINAZIONE DELLE QUOTE ANNUALIDI SPESE D' INVESTIMENTO PLURIENNALINEL TRIENNIO 1986- 1988

Art. 18

Finanziamenti all' Ente regionaleper lo sviluppo dell' agricoltura ( ERSA )a favore di cooperative agricole

La spesa complessiva di lire 500 milioni per gli anni 1986 e 1987, autorizzata con il penultimo comma dell' articolo 4 della legge regionale 30 gennaio 1986, n. 5, deve intendersi autorizzata interamente per l' anno 1986, fermo restando il relativo onere a carico del capitolo 7451 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1986-1988 e del bilancio per l' anno 1986.

La spesa complessiva di lire 1.000 milioni per gli anni 1987 e 1988 autorizzata con il quinto comma dell' articolo 4 della legge regionale 30 gennaio 1986, n. 5, deve intendersi autorizzata interamente per l' anno 1986, fermo restando il relativo onere a carico del capitolo 7450 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1986-1988 e del bilancio per l' anno 1986.

Art. 19

Bonifica ed irrigazione

La suddivisione annuale della spesa di complessive lire 20.000 milioni per gli anni 1986 e 1987, prevista con il primo comma dell' articolo 35 della legge regionale 6 agosto 1985, n. 30, e successivamente modificata in lire 5.000 milioni per ciascuno degli anni 1986 e 1987 e in lire 10.000 milioni per l' anno 1988 con il primo comma dell' articolo 48 della legge regionale 30 gennaio 1986, n. 5, viene ulteriormente modificata in lire 3.500 milioni per l' anno 1986, lire 6.500 milioni per l' anno 1987 e lire 10.000 milioni per l' anno 1988, fermo restando il relativo onere a carico del capitolo 7191 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1986-1988 e del bilancio per l' anno 1986.