﻿<html xmlns:nir="http://www.normeinrete.it/nir/2.1/" xmlns:dsp="http://www.normeinrete.it/nir/disposizioni/2.1/" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:h="http://www.w3.org/HTML/1998/html4"><head><META http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8"><title></title></head><body style="font-family:decima; font-size: 1.2em;"><p>Legge regionale 11 agosto 1986

      , n. 33 - TESTO VIGENTE dal 24/05/2012</p><p style="text-align: justify;"><strong>Variazioni  al  bilancio  pluriennale  1986-1988  ed   al bilancio   di   previsione   per     l' anno   1986   (primo provvedimento) e varie norme finanziarie e contabili.</strong></p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">Art.  20</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; ">Interventi nel settore dell' agricoltura</span></p><p style="text-align: justify;">Per le finalità previste dall' articolo  1  della  legge regionale 16 maggio 1973, n.  45 e successive  modificazioni ed  integrazioni,   è   autorizzato,     nell' anno   1986, l' ulteriore limite di impegno di lire 200 milioni.</p><p style="text-align: justify;">Le annualità relative saranno iscritte  nello  stato  di previsione della spesa del bilancio regionale  nella  misura di lire 200 milioni per ciascuno  degli  anni  dal  1986  al 2015.</p><p style="text-align: justify;">L' onere  di  lire  600  milioni,   corrispondente   alle annualità autorizzate per gli anni dal  1986  al  1988,  fa carico al capitolo 7232  dello  stato  di  previsione  della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1986-1988 e  del bilancio per l' anno 1986, il cui stanziamento,  in  termini di competenza, viene,  conseguentemente, elevato di lire 600 milioni.</p><p style="text-align: justify;">Per le finalità previste dall' articolo  1  della  legge regionale 20 giugno 1983, n.  61, è autorizzata la spesa di lire 2.100 milioni per l' anno 1986.</p><p style="text-align: justify;">Il predetto onere di lire  2.100  milioni  fa  carico  al capitolo 7566 dello  stato di  previsione  della  spesa  del bilancio pluriennale per gli anni 1986-1988 e  del  bilancio per     l' anno   1986,   il   cui    stanziamento    viene, conseguentemente, elevato, in termini di competenza, di lire 2.100 milioni per l' anno 1986.</p><p style="text-align: justify;">I rientri previsti dal secondo  comma   dell' articolo  1 della citata legge regionale 20 giugno 1983, n.  61, saranno introitati  sul  capitolo  919  dello  stato  di  previsione dell' entrata  del  bilancio  pluriennale   per   gli   anni 1986-1988 e del bilancio per l' anno 1986.</p><p style="text-align: justify;">Per le finalità previste dall' articolo 16  della  legge regionale 23 agosto 1985, n.  45, è autorizzata la spesa di lire 1.250 milioni per l' anno 1986.</p><p style="text-align: justify;">Il predetto onere di lire  1.250  milioni  fa  carico  al capitolo 7446 dello stato  di  previsione  della  spesa  del bilancio pluriennale per gli anni 1986-1988 e  del  bilancio per   l' anno  1986  il  cui  stanziamento,  in  termini  di competenza, viene, conseguentemente, elevato di  lire  1.250 milioni per l' anno 1986.</p></p></body></html>