Legge regionale 11 agosto 1986 , n. 33 - TESTO VIGENTE dal 24/05/2012

Variazioni al bilancio pluriennale 1986-1988 ed al bilancio di previsione per l' anno 1986 (primo provvedimento) e varie norme finanziarie e contabili.

Art. 16

Le annualità successive al 1988 del limite d' impegno, assegnato dallo Stato ai sensi dell' articolo 1, secondo comma, lettera d), della legge 15 ottobre 1981, n. 590, così come sostituito dall' articolo 4 della legge 13 maggio 1985, n. 198, ed iscritto sui capitoli 622 dello stato di previsione dell' entrata e 7443 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1986-1988 e del bilancio per l' anno 1986, verranno iscritte nella misura di lire 80 milioni per ciascuno degli anni dal 1989 al 1995, corrispondentemente a quanto disposto per gli anni 1986-1988 con la tabella << B >>, allegata alla presente legge.