Art. 38
L' Amministrazione regionale č autorizzata a concedere al Comune di Trieste un contributo straordinario di lire 250 milioni per la ristrutturazione, il riattamento e il restauro dell' edificio del Ferdinandeo, in Trieste, nel quale possa trovare sede anche l' istituzione permanente prevista dal
secondo comma dell' art. 5 della legge regionale 20 giugno 1983, n. 62.
Ferma restando la destinazione dell' immobile a finalitā di carattere educativo, culturale e sociale, e la parziale utilizzazione dello stesso da parte dell' Istituzione di cui al comma precedente, per la concessione del contributo straordinario ivi autorizzato si applicano le norme di cui alla
legge regionale 31 ottobre 1986, n. 46.
Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1986-1988 e del bilancio per l' anno 1986 viene istituito al Titolo II - Sezione IV - Rubrica n. 4 - Categoria XI - il capitolo 7103 con la denominazione << Contributo straordinario al Comune di Trieste per la ristrutturazione, il riattamento ed il restauro dell' edificio del Ferdinandeo in Trieste >> e con lo stanziamento, in termini di competenza, di lire 250 milioni per l' anno 1986.
Al predetto onere di lire 250 milioni si fa fronte mediante storno, di pari importo, dal capitolo 7085 del precitato stato di previsione: detto importo corrisponde a parte della quota non utilizzata al 31 dicembre 1985 e trasferita ai sensi dell' articolo 11, VIII comma della
legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10, con Decreto dell' Assessore alle finanze n. 10 del 29 gennaio 1986.
Note:
1 Secondo comma sostituito da art. 18, comma 1, L. R. 51/1991
2 Integrata la disciplina del primo comma da art. 34, comma 1, L. R. 14/1994