Art. 34
Strutture consortili ed organismi di servizio
delle imprese industriali ed artigianali
Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1986-1988 e del bilancio per l' anno 1986 viene istituito al Titolo II - Sezione V - Rubrica n. 7 - Categoria XI - il capitolo 7943 con la denominazione: << Contributi a favore delle strutture consortili e di organismi di servizio alle imprese industriali ed artigianali al fine di promuovere l' adeguamento all' evoluzione dei mercati e delle nuove tecnologie nelle aree di cui all'
articolo 10 della legge 11 novembre 1982, n. 828 >> e con lo stanziamento, in termini di competenza, di lire 1.500 milioni per l' anno 1986.
Al predetto onere di lire 1.500 milioni si fa fronte mediante storno, di pari importo, dal capitolo 7881 del precitato stato di previsione: detto importo corrisponde alla quota non utilizzata al 31 dicembre 1985 e trasferita, ai sensi dell' articolo 11, VIII comma, della
legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10, con decreto dell' Assessore alle finanze n. 4 del 20 gennaio 1986.