Legge regionale 11 agosto 1986, n. 33 - TESTO VIGENTE dal 24/05/2012

Variazioni al bilancio pluriennale 1986-1988 ed al bilancio di previsione per l' anno 1986 (primo provvedimento) e varie norme finanziarie e contabili.
Art. 26
 Interventi nel settore del turismo
Per le finalitā previste dagli articoli 1 e 5 della legge regionale 13 maggio 1985, n. 20, successivamente modificata ed integrata dalla legge regionale 23 agosto 1985, n. 42, č autorizzato, nell' anno 1986, l' ulteriore limite d' impegno di lire 500 milioni.
Le annualitā relative saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella misura di lire 500 milioni per ciascuno degli anni dal 1986 al 2005.
L' onere di lire 1.500 milioni, corrispondente alle annualitā autorizzate per gli anni dal 1986 al 1988, fa carico al capitolo 6538 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1986-1988 e del bilancio per l' anno 1986, il cui stanziamento, in termini di competenza, viene, conseguentemente elevato di lire 1.500 milioni.
Le annualitā autorizzate per gli anni dal 1989 al 2005 faranno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli anni medesimi.
Per le finalitā previste dall' art. 2, lettera c), della legge regionale 25 agosto 1965, n. 16, e successive modificazioni ed integrazioni, č autorizzata la spesa complessiva di lire 300 milioni, suddivisa in ragione di lire 100 milioni per l' anno 1986 e di lire 200 milioni per l' anno 1987.
Il predetto onere di lire 300 milioni fa carico al capitolo 6495 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1986-1988 e del bilancio per l' anno 1986, il cui stanziamento complessivo, in termini di competenza, viene conseguentemente elevato di lire 300 milioni, suddivisi in ragione di lire 100 milioni per l' anno 1986 e di lire 200 milioni per l' anno 1987.
Per le finalitā previste dall' articolo 28 della legge regionale 30 gennaio 1984, n. 4, č autorizzata la spesa di lire 1.000 milioni per l' anno 1986.
Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1986-1988 e del bilancio per l' anno 1986 viene istituito al Titolo II - Sezione IV - Rubrica n. 2 - Presidenza della Giunta regionale - Direzione regionale del commercio e del turismo - Categoria XI il capitolo 6527 con la denominazione: << Finanziamento straordinario per l' adattamento di immobile a sede di convegni e manifestazioni >> e con lo stanziamento, in termini di competenza, di lire 1.000 milioni per l' anno 1986.
Per le finalitā previste dall' articolo 20 della legge regionale 28 agosto 1982, n. 68, come sostituito dall' articolo 4 della legge regionale 17 gennaio 1984, n. 2, č autorizzato, nell' anno 1986, un limite d' impegno di lire 7 milioni per il settore del turismo.
Le annualitā relative al predetto limite saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella misura di lire 7 milioni per ciascuno degli anni dal 1986 al 1995.
L' onere di lire 21 milioni, corrispondente alle annualitā autorizzate per gli anni dal 1986 al 1988, fa carico al capitolo 6515 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1986-1988 e del bilancio per l' anno 1986, il cui stanziamento, in termini di competenza, viene, conseguentemente, elevato di lire 21 milioni.
Le annualitā autorizzate per gli anni dal 1989 al 1995 faranno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli anni medesimi.