Art. 24
Interventi nel settore dell' artigianato
Per le finalitā previste dagli articoli 7 e 8 della
legge regionale 28 aprile 1978, n. 30, e successive modificazioni e integrazioni, č autorizzato, nell' anno 1986, l' ulteriore limite di impegno di lire 500 milioni.
Le annualitā relative saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella misura di lire 500 milioni per ciascuno degli anni dal 1986 al 1990.
L' onere di lire 1.500 milioni, corrispondente alle annualitā autorizzate per gli anni dal 1986 al 1988, fa carico al capitolo 8205 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1986-1988 e del bilancio per l' anno 1986 il cui stanziamento, in termini di competenza, viene conseguentemente, elevato di lire 1.500 milioni.
Le annualitā autorizzate per gli anni 1989 e 1990 faranno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli anni medesimi.