Legge regionale 11 agosto 1986, n. 33 - TESTO VIGENTE dal 24/05/2012

Variazioni al bilancio pluriennale 1986-1988 ed al bilancio di previsione per l' anno 1986 (primo provvedimento) e varie norme finanziarie e contabili.
Art. 15
 
Le annualitą successive al 1988 del limite d' impegno assegnato dallo Stato ai sensi dell' articolo 8 della legge 29 maggio 1982, n. 308 ed iscritto, per il settore agricolo, sui capitoli 591 dello stato di previsione dell' entrata e 7413 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1986-1988 e del bilancio per l' anno 1986, verranno iscritte nella misura di lire 176.100.000 per ciascuno degli anni dal 1989 al 1995, corrispondentemente a quanto disposto per gli anni 1986-1988 con la tabella << B >> (variazioni in aumento), allegata alla presente legge.
Le annualitą successive al 1988 del limite d' impegno assegnato dallo Stato ai sensi dell' articolo 8 della legge 29 maggio 1982, n. 308 ed iscritto, per il settore industriale, sui capitoli 591 dello stato di previsione dell' entrata e 7906 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1986-1988 e del bilancio per l' anno 1986, verranno iscritte nella misura di lire 3.345.900.000 per ciascuno degli anni dal 1989 al 1995, corrispondentemente a quanto disposto per gli anni 1986-1988 con la tabella << B >> (variazioni in aumento), allegata alla presente legge.