Legge regionale 11 agosto 1986, n. 33 - TESTO VIGENTE dal 24/05/2012

Variazioni al bilancio pluriennale 1986-1988 ed al bilancio di previsione per l' anno 1986 (primo provvedimento) e varie norme finanziarie e contabili.
Art. 13
 
Le annualitą successive al 1988 del limite d' impegno, assegnato dallo Stato ai sensi dell' articolo 18 della legge 27 dicembre 1977, n. 984, ed iscritto, in relazione alla costruzione ed il potenziamento di complessi zootecnici, sui capitoli 581 dello stato di previsione dell' entrata e 7372 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1986-1988 e del bilancio per l' anno 1986, vengono ridotte di lire 109.373.832, per ciascuno degli anni dal 1989 al 2001, corrispondentemente a quanto disposto per gli anni 1986-1988 con la tabella << B >>, allegata alla presente legge.
Le annualitą successive al 1988 del limite d' impegno, assegnato dallo Stato ai sensi dell' articolo 18 della legge 27 dicembre 1977, n. 984 ed iscritto, in relazione alla valorizzazione delle produzioni vitivinicole, sui capitoli 581 dello stato di previsione dell' entrata e 7373 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1986-1988 e del bilancio per l' anno 1986, vengono revocate, per ciascuno degli anni dal 1989 al 2001, corrispondentemente a quanto disposto per gli anni 1986-1988 con la tabella << B >>, allegata alla presente legge.