Legge regionale 11 agosto 1986, n. 33 - TESTO VIGENTE dal 24/05/2012

Variazioni al bilancio pluriennale 1986-1988 ed al bilancio di previsione per l' anno 1986 (primo provvedimento) e varie norme finanziarie e contabili.
Art. 22
Per le finalitā previste dall' articolo 10 della legge regionale 30 gennaio 1986, n. 5, č autorizzata l' ulteriore spesa di lire 540 milioni per l' anno 1986.
Il predetto onere di lire 540 milioni fa carico al capitolo 7940 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1986-1988 e del bilancio per l' anno 1986 il cui stanziamento, in termini di competenza, viene, conseguentemente elevato di lire 540 milioni per l' anno 1986.
Per le finalitā previste dall' articolo 12 della legge regionale 23 luglio 1984, n. 30, č autorizzata la spesa di lire 1.000 milioni per l' anno 1986 per iniziative da realizzare nelle aree di cui all' articolo 10 della legge 11 novembre 1982, n. 828.
Il predetto onere di lire 1.000 milioni fa carico al capitolo 7916 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1986-1988 e del bilancio per l' anno 1986 il cui stanziamento in termini di competenza, viene, conseguentemente, elevato di lire 1.000 milioni per l' anno 1986.
Il predetto onere di lire 1.000 milioni fa carico al capitolo 7936 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1986-1988 e del bilancio per l' anno 1986, il cui stanziamento, in termini di competenza, viene, conseguentemente, elevato di lire 1.000 milioni per l' anno 1986.
Per le finalitā previste dal Capo II della legge regionale 18 agosto 1971, n. 38 e successive modificazioni ed integrazioni, č autorizzata la spesa di lire 500 milioni per l' anno 1986.
Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1986-1988 e del bilancio per l' anno 1986 viene istituito al Titolo II - Sezione V - Rubrica n. 7 - Categoria XI - il capitolo 7944 con la denominazione: << Contributi una tantum per promuovere, stimolare e sostenere gli investimenti diretti alla ricerca mineraria di mineralizzazioni a solfuri misti >> e con lo stanziamento, in termini di competenza, di lire 500 milioni per l' anno 1986.
Le annualitā relative saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella misura di lire 1.000 milioni per ciascuno degli anni dal 1986 al 1995.
L' onere di lire 3.000 milioni, corrispondente alle annualitā autorizzate per gli anni 1986 - 1988, fa carico al capitolo 7806 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1986-1988, e del bilancio per l' anno 1986, il cui stanziamento, in termini di competenza, viene, conseguentemente, elevato di lire 3.000.
Le annualitā autorizzate per gli anni dal 1989 al 1995 faranno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli anni medesimi.
Note:
1 Articolo interpretato da art. 85, comma 1, L. R. 3/1988
2 Integrata la disciplina del primo comma da art. 85, comma 1, L. R. 25/1989
3 Integrata la disciplina del primo comma da art. 220, comma 1, L. R. 5/1994